Art. 2.

      1. All'articolo 1, comma 5, lettera d), della legge 7 giugno 2000, n. 150, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi incluse le azioni di prevenzione, che possono essere oggetto di apposite campagne informative promosse dai Ministeri dell'interno e della solidarietà sociale a valere anche sulle risorse di cui all'articolo 14, in relazione a quanto previsto dagli articoli 625, primo comma, numero 5-bis), 640, secondo comma, numero 1-bis), e 646, secondo comma, del codice penale».